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Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino |
Parigi, 26 agosto 1789
I rappresentanti del Popolo Francese,
costituiti in Assemblea Nazionale,
considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo
dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure
pubbliche e della corruzione dei governi,
hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione,
i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo,
affinchè questa dichiarazione,
costantemente presente a tutti i membri del corpo
sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti
e i loro doveri;
affinchè maggior
rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo
e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni
istanza paragonati con il fine di ogni istituzione
politica;
affinchè i reclami dei cittadini, fondati da
ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili,
abbiano sempre per risultato il mantenimento della
Costituzione
e la felicità di tutti.
In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara,
in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo,
i seguenti
Diritti dell'Uomo e del Cittadino
Articolo 1
Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti.
Le distinzioni sociali non possono essere fondate che
sull'utilità comune.
Articolo 2
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione
dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo.
Questi
diritti sono la libertà, la proprietà,
la sicurezza e la resistenza all'oppressione.
Articolo 3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente
nella Nazione.
Nessun corpo o individuo può esercitare
un'autorità che non emani espressamente da essa.
Articolo 4
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che
non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti
naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che
assicurano agli altri membri della società il
godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono
essere determinati solo dalla Legge.
Articolo 5
La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive
alla società. Tutto ciò che non è vietato
dalla Legge non può essere impedito, e nessuno
può essere costretto a fare ciò che essa
non ordina.
Articolo 6
La Legge è l'espressione della volontà generale.
Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente
o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione.
Essa deve quindi essere uguale per tutti, sia
che protegga,
sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai
suoi occhi sono ugualmente
ammissibili a tutte le dignità,
posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità,
e senza altra
distinzione che quella delle loro virtù e
dei loro talenti.
Articolo 7
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto
se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le
forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono,
eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono
essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto,
in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente;
opponendo resistenza si rende colpevole.
Articolo 8
La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente
necessarie e nessuno può essere punito se non
in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente
al delitto, e legalmente applicata.
Articolo 9
Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia
stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile
arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi
della sua persona deve essere severamente represso dalla
Legge.
Articolo 10
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche
religiose, purchè la manifestazione di esse non
turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Articolo 11
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno
dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino
può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente,
salvo a rispondere dell'abuso
di questa libertà nei
casi determinati dalla Legge.
Articolo 12
La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha
bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque
istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare
di coloro ai quali essa è affidata.
Articolo 13
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese
d'amministrazione, è indispensabile un contributo
comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti
i cittadini, in ragione delle loro sostanze.
Articolo 14
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da
loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del
contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne
l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione
e la durata.
Articolo 15
La società ha il diritto di chieder conto a ogni
agente pubblico della sua amministrazione.
Articolo 16
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata,
né la separazione dei poteri determinata,
non
ha costituzione.
Articolo 17
La proprietà essendo un diritto inviolabile e
sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando
la necessità pubblica, legalmente constatata,
lo esiga in maniera evidente,
e previa una giusta indennità.

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