Nuovo codice europeo rifiuti (CER)

in vigore dal 1.1.2002

A partire dal 1.1.2002 devono essere utilizzati da tutti i produttori/detentori e gestori di rifiuti (trasportatori, recuperatori, smaltitori ecc.) i nuovi codici rifiuti (CER).



Con il nuovo CER vengono introdotti circa 470 nuovi codici e vengono soppressi circa 280 codici originari. Dei 470 nuovi codici circa 260 sono rifiuti pericolosi.

A) La normativa

Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 6 settembre 2000, L 226 è stata pubblicata la Decisione della commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Con tale atto la Commssione CE ha sostituito le sue due precedenti decisioni sul tema, la 94/3/CEE recante il CER e la 94/904/CE recante l`elenco europeo dei rifiuti pericolosi. Questi elenchi sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 5.2.1997, n. 22, (allegati A e D), e sono da utilizzare fino al 31.12.2001.



A pochi mesi dall'emanazione della decisione n. 2000/532/CE la Commissione delle Comunità Europee è intervenuta con la decisione di modifica n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 16 febbraio 2001, L 47. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata un ulteriore modifica, la Decisione n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001.
Una ulteriore modifica è stata poi introdotta con la Decisione del Consiglio n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 28 luglio 2001, L 203.



Riassumendo, per verificare quali nuovi codici rifiuti dovranno essere utlizzati dal 1.1.2002 bisognerà consultare quindi le seguenti decisioni:



  • Gli allegati A e D del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 non verranno più utilizzati in quanto sostituiti dalle seguenti decisioni:
  • n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 (ha sostituito l'elenco dei rifiuti della Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000)
  • n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001;
  • n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001.


  • B) Come si individuano i rifiuti all`interno del nuovo CER

    (Riportiamo l'allegato della modifica della decisione della commissione n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001)



    Allegato



    Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi



    Introduzione



  • Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE


  •  Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva (annotazione: riguarda le esenzioni dalla normativa sui rifiuti come per esempio i rifiuti radioattivi, le acque di scarico, ecc.).

  • I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:


  •  3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli)o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.



    3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.



    3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.



    3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.

  • I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo
  • Ai fini della presente decisione per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
  • Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica
  • Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui all'articolo 2 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.
  • Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono stati applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.“                                      


  • C) I rifiuti pericolosi



    Nel nuovo elenco CER sono riportati in un unico elenco sia i rifiuti non pericolosi che quelli pericolosi, i quali vengono individuati mediante un asterisco ( esempio "11 03 01* rifiuti contenenti cianuro“).



    Per determinare se un rifiuto è pericoloso o meno vi sono due sistemi (i rifiuti pericolosi del nuovo CER sono stati determinati in questa maniera):

  • ci si basa sul processo produttivo che lo ha generato, senza la necessità di ricorrere ad alcuna analisi di laboratorio;
  • ci si basa sul contenuto delle sostanze pericolose in esso presente, quindi sull`indagine chimica


  • I criteri attraverso i quali individuare le sostanze pericolose presenti nel rifiuto sono quelli eseguiti in base all`art. 2 della decisione n. 2000/532/CE modificato dall`art. 1 della decisione n. 2001/118/CE di seguito riportato.



    Articolo 2



    Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 [*] del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:



  • punto di infiammabilità £ 55 °
  • una o più sostanze classificate [**] come molto tossiche in concentrazione totale ³ 0,1%,
  • una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ³ 3%,
  • una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ³ 25%,
  • una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ³ 1%,
  • una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ³ 5%,
  • una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ³ 10%,
  • una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ³ 20%,
  • una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ³ 0,1%,
  • una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ³ 1%,
  • una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione ³ 0,5%,
  • una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione ³ 5%,

  • una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ³ 0,1%,
  • una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione ³ 1%.


  •  



    [*] L'espressione "sostanza tossica per il ciclo riproduttivo" è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Il termine "teratogena" è stato sostituito dall'espressione "sostanza tossica per il ciclo riproduttivo", in quanto più confacente dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base.
    Corrisponde dunque al codice H 10 dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE.



    [**] La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche.



    D) Le "voci specchio"



    Alla lettera C) 2 abbiamo visto che per alcuni rifiuti pericolosi si fa riferimento a concentrazioni limite (CL) di sostanze pericolose presenti nel rifiuto, concentrazioni che abbiamo specificato in dettaglio al punto C) di questa circolare.
    Questi rifiuti sono rifiuti pericolosi e come tali anche essi identificati nel nuovo catalogo con un asterisco (*).



    Lo stesso rifiuto può essere sotto la concentrazione limite (rifiuto non pericoloso) e quindi si può utilizzare la cosidetta " voce specchio“.
    In casi dubbi è obbligatorio effettuare un`analisi per dimostrare la non pericolosità del rifiuto.



    Esempio:
    17 05 03*  terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
    (si utilizza qualora si è certi della pericolosità del rifiuto, cioè supera le CL)



    17 05 04  terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
    (si utilizza qualora si ritiene che il rifiuto non abbia le caratteristiche di pericolosità di cui all`allegato III alla direttiva 91/689/CEE: da H3 ad H8; H10; H11 nei limiti indicati dall`articolo 2 della decisione n. 2000/532/CE.




    Per i rifiuti pericolosi dove non esiste una voce specchio, la loro pericolosità è stata determinata secondo i seguenti criteri:

  • contiene una o più caratteristiche di pericolo di cui all`allegato III alla direttiva 91/689/CEE H1; H2; H9; H12; H13; H14 (non sono previste delle concentrazioni limite)
  • si è tenuto conto del processo produttivo che lo ha generato a prescindere da quello che può eventualmente contenere.


  • In questi due casi, non è possibile effettuare delle analisi e quindi il rifiuto viene tassativamente classificato come rifiuto pericoloso.



    Esempio:



    07 07 09*            residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
    (il rifiuto contiene tra le altre le caratteristiche di pericolo H1; H2; H12; H13; H14 per le quali basta solo la „presenza“ e non una concentrazione limite)



    04 01 03*            bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
                            (rifiuto pericoloso per la provenienza da un certo ciclo produttivo)



    E) Obblighi per le imprese



    E 1) Cosa deve fare un produttore e/o detentore di rifiuti a partire dal 1.1.2002?

  • È compito del produttore/detentore verificare se con il nuovo CER i rifiuti hanno subito una modifica e se eventualmente sono stati classificati come rifiuti pericolosi.
  • Verificare se il suo deposito temporaneo corrisponde ancora ai criteri di cui all`articolo 6, comma m, del decreto legislativo 5.2.1997, n.22.
  • Nel registro di carico scarico rifiuti (se necessario in base all`art. 12 del succittato decreto legislativo) deve essere utilizzato il nuovo CER qualora questo fosse variato.
  • Qualora entro il 31.12.2001 vi siano in deposito dei rifiuti che variareranno il loro codice basterà effettuare una trascrizione dei rifiuti in una nuova casella del registro indicando il nuovo CER.
  • Sui formulari di identificazione devono essere riportati i nuovi CER qualora variati.
  • La denuncia dei rifiuti (MUD) riferita alla produzione dei rifiuti dell`anno 2001 dovrà essere presentata con il vecchio CER entro il 30 aprile dell`anno 2002
  • La ditta alla quale verrà consegnato il rifiuto a partire dal 1.1.2002 dovrà essersi adeguata alle nuove disposizioni (si veda a proposito il capitolo successivo).


  • E 2)   Cosa devono fare i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ecc.)?



    Riportiamo al punto 1 il testo del disegno di legge "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive“ che riporta gli adempimenti da effettuare da parte dei gestori di rifiuti:

  • I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.
  • Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.
  • Va ricordato che per i rifiuti recuperabili nuovi che non rientrano negli allegati di cui al D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22“ si dovrà applicare la procedura ordinaria cioè richiedere un`autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 ovvero la relativa iscrizione ai sensi dell`articolo 30 del citato decreto legislativo.
  • Ad ogni modo coloro che gestiscono rifiuti dovranno utilizzare i nuovi CER a partire dal 1.1.2002 anche se non hanno ancora ricevuto il nuovo provvedimento (autorizzazione o iscrizione) da parte degli enti competenti.


  • I soggetti di cui ai punti sopra dovranno allegare alle autorizzazioni o iscrizioni già in loro possesso (cioè quelle prima del 1.1.2002) anche la domanda comprovante la richiesta di nuova autorizzazione, inoltrata agli enti competenti, nella quale sono indicati i nuovi codici CER.